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Responsabile: Di Lorenzo Piergiorgio

Responsabile del Procedimento: Di Costanzo Marilena

Orari e Giorni di Ricevimento: in vigore dal 16/6/2014

dal Lunedì al Venerdì dalle ore 08:30 alle 12:30

Sabato dalle ore 09:00 alle 12:00

Pomeriggio:  chiuso

Tel: 085 848219   Fax: 085 848540

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DECERTIFICAZIONE  ART. 15 LEGGE 183 DEL 2011

 

Entrano in vigore le nuove norme che vietano di emettere Certificati da produrre alle Pubbliche Amministrazioni e ai Privati gestori di pubblico servizio. Gli stessi dovranno accettare le autocertificazioni dei Cittadini o richiedere direttamente agli Enti interessati i dati necessari. I Comuni sono comunque tenuti a rilasciare Certificati ai Cittadini che ne fanno richiesta, gli stessi potranno essere utilizzati solo tra privati e i certificati dovranno riportare, a pena di nullità, la seguente frase: "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi".

L'autocertificazione è una dichiarazione, sottoscritta dall'interessato, che sostituisce i certificati (es. residenza, titolo di studio, lavoro ecc.) o gli atti di notorietà.

L’autocertificazione è gratuita e gli Enti Pubblici, così come le società concessionarie di pubblico servizio, hanno l’obbligo di accettarla. Per l'autocertificazione e Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà è possibile usare i modelli di autocertificazione on-line. La dichiarazione deve vertere su stati, fatti o qualità personali a diretta conoscenza del dichiarante. I cittadini extracomunitari possono usare l’autocertificazione solo se:- sono legalmente residenti in Italia;- la dichiarazione deve contenere dati la cui veridicità può essere accertata da soggetti pubblici o privati italiani.

Non è più consentito al Servizio demografico emettere certificati anagrafici e di stato civile diretti ad altre pubbliche amministrazioni e a privati gestori di pubblici servizi.

I cittadini possono utilizzare l’autocertificazione e la dichiarazioni sostitutiva dell’atto di notorietà: le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi sono obbligati ad accettarle (art. 15, legge n. 183/2011).

Gli enti pubblici possono richiedere dati o loro conferma all'Ufficio Demografico inoltrando la richiesta mediante fax o mediante Posta Elettronica Certificata.

DOCUMENTI - NORMATIVA

Direttiva n. 14 del 2011 - "Adempimenti urgenti per l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive

Direttiva del Ministro su adempimenti urgenti in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive ........”

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